Art. 85.
(Disposizioni in caso di incidenti o di emergenze).

      1. Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 19 e 20, il datore di lavoro, per proteggere la salute e la sicurezza dei lavoratori dalle conseguenze di incidenti o di emergenze derivanti dalla presenza di

 

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agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro, predispone procedure di intervento adeguate da attuare al verificarsi di tali eventi. Tali misure comprendono esercitazioni di sicurezza da effettuare a intervalli regolari e la messa a disposizione di appropriati mezzi di primo soccorso.
      2. Nel caso di incidenti o di emergenza, il datore di lavoro adotta immediate misure dirette ad attenuarne gli effetti, in particolare misure di assistenza, di evacuazione e di soccorso, e ne informa i lavoratori. Il datore di lavoro adotta, inoltre, misure adeguate per porre rimedio nel più breve tempo possibile alla situazione.
      3. Ai lavoratori cui è consentito operare nell'area colpita o ai lavoratori indispensabili all'effettuazione delle riparazioni e delle attività necessarie sono forniti indumenti protettivi, DPI e idonee attrezzature di intervento, che devono essere utilizzate sino a quando persiste la situazione anomala.
      4. Il datore di lavoro adotta le misure necessarie per approntare sistemi d'allarme e altri sistemi di comunicazione necessari per segnalare tempestivamente l'incidente o l'emergenza.
      5. Le misure di emergenza devono essere contenute in un piano in cui sono, in particolare, inserite:

          a) informazioni preliminari sulle attività pericolose, sugli agenti chimici pericolosi, sulle misure per l'identificazione dei rischi, sulle precauzioni e sulle procedure, in modo tale che i servizi competenti per le situazioni di emergenza possano mettere a punto le relative procedure e misure precauzionali;

          b) qualunque altra informazione disponibile sui rischi specifici derivanti o che possano derivare dal verificarsi di incidenti o situazioni di emergenza, comprese le informazioni sulle procedure elaborate in base alle disposizioni del presente articolo.

      6. Nel caso di incidenti o di emergenza i soggetti non protetti devono immediatamente abbandonare la zona interessata.

 

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